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Comunicazione

Divieto di fumo a scuola

Per promuovere l’acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità
della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l’importanza del rispetto del divieto di fumo
nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca. (GU Serie Generale n. 214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce
testualmente:
● Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole) All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di
fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie”.
I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti
sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’edificio scolastico, scale
antiincendio ed aree all’aperto compresi, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (docenti, personale
Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non
osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare, saranno sanzionati col pagamento di
multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001
n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La
misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che,
poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il
pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23
(Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13 IT, (Causale: Infrazione divieto di fumo – 1 CD Mancini
Crispiano -Ta), consegnando copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la
segreteria dell’Istituto.
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso
la segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le
singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
220,00 a € 2.200,00.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle
sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del
16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all’applicazione del divieto
i responsabili di plesso con i seguenti compiti:
● vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben
visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
● vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando
l’apposita modulistica.

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